L’ecobonus 2021 consente ai contribuenti di beneficiare di sconti fiscali per i lavori che puntano a migliorare le prestazioni energetiche degli immobili esistenti. Dopo l’introduzione del superbonus del 110 per cento, è bene specificare che resta in vigore anche l’ecobonus al 65 o al 50 per cento, senza modifiche in merito alle spese ammesse in detrazione, ai lavori inclusi e ai limiti da rispettare.

Vi seguiamo dall'inizio alla fine, dalla parte burocratica a quella cantieristica.

SUPERBONUS 110%

Ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la modificazione della legge 17 luglio 2020 (Decreto Rilancio) e legge 77/2020, il Superbonus al 110% consiste in una detrazione IRPEF pari al 110% sull’importo speso per interventi di efficientamento energetico sul proprio fabbricato, con l’obbligo di assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dimostrabili mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

La novità importante è la possibilità di cessione del credito d’imposta a terzi.

Cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori tramite uno sconto in fattura pari agli importi rientranti nel Superbonus 110%, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo senza limiti.

INTERVENTI e TEMPI DI ESECUZIONI:

INTERVENTI “TRAINANTI”

Realizzazione del cappotto termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unità immobiliari. Questi devono essere sostenuti nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, vale a dire dal 1° luglio 2020 al 31 giugno 2022.

INTERVENTI “TRAINATI”

Sostituzione dei serramenti esistenti, l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e di colonnine di ricarica per le automobili elettriche. Questi devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

BONUS ALTERNATIVI:

Qualora non vi fosse la possibilità di accedere al Super Bonus, rimangono comunque accessibili tutti i precedenti Bonus con la stessa opportunità di cessione del credito d’imposta nelle rispettive percentuali:

BONUS RISTRUTTURAZIONI

Detrazione del 50%
Art. 16bis; DPR 917/1986 (TUIR)

BONUS
FACCIATE

Detrazione del 90%
Art. 1, commi 219-223; L. 27 DIC. 2019, N. 160

ECOBONUS

Detrazione del 65%
Art. 1, commi 344-349; L. 27 DIC. 2006, N. 296

BONUS
SISMA

Detrazione del 50%
Art. 16, commi da 1 a 1-octies; D.L. 4 GIU. 2013, N. 63

BONUS MOBILI ELETT. DOM.

Detrazione del 50%
Art. 16, comma 2; D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63

BONUS
GIARDINI

Detrazione del 36%
Art. 1, commi 12-14; L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205